Rinuncia del legittimario pretermesso - Azione ex art. 524 cod. civ. da parte dei creditori - Inesperibilità - Fondamento.
L'azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20562 del 29/07/2008