Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnità di succedere - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7266 del 29/03/2006
Azione per la pronuncia dell'indegnità - Imprescrittibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Prescrizione ordinaria - Necessità - Ipotesi di cui all'art. 463 n. 6 cod. civ. - Decorrenza - Individuazione - Riferimento in ogni caso all'apertura della successione - Esclusione - Criteri - Fattispecie.
L'azione rivolta ad ottenere la pronunzia dell'indegnità a succedere, quindi una sentenza che ha natura costitutiva, si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione; tuttavia, poiché l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto, rientrando in questi ultimi anche l'ignoranza del titolare del diritto, quando la stessa è incolpevole, la prescrizione di detta azione nel caso di indegnità conseguente alla formazione o all'uso di un testamento falso (art. 463 n. 6 cod. civ.) inizia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitarla abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che ad una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto a conseguire l'eredità o il legato, in virtù di indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza, il cui apprezzamento è riservato alla valutazione del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nel giorno di apertura della successione, omettendo di valutare la rilevanza, a detto fine, della circostanza che l'attore aveva proposto l'azione allorché era passata in giudicato la sentenza che aveva accolto la domanda di petizione dell'eredità proposta dall'indegno in base ad un testamento poi risultato falso, da questi formato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7266 del 29/03/2006