Morte della parte - Prosecuzione del processo - "Legitimatio ad causam" - Del chiamato all'eredità - Esclusione - Dell'erede che abbia accettato l'eredità - Sussistenza esclusiva - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì ( in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006