Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - in genere (pura e semplice) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002
Apertura della successione - Assunzione della qualità di erede da parte del convenuto - Giudizio promosso nei confronti dell'erede per il pagamento di debiti del "de cuius" - Possibilità di desumere la qualità di erede dalla mera chiamata all'eredità - Esclusione - Prova dell'avvenuta accettazione - Onere probatorio a carico dell'attore.
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002