Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15583 del 10/12/2001
Provvedimento del giudice fissanti il termine per la liquidazione ex art. 500 cod. civ. - Natura - Volontaria - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Reclamo - Provvedimento decidente anche sul diritto di chiedere la fissazione del termine o sull'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione - Natura sostanziale di sentenza - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie.
Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell'eredità beneficiata previsto dall'art. 500 cod. civ. ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge per la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 500 cod. civ., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15583 del 10/12/2001