Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992
Attività indiretta procuratoria o di gestione di soggetti diversi dal chiamato - Idoneità - Iscrizione catastale dei beni relitti eseguita dal notaio per conto degli eredi - Accettazione tacita - Configurabilità - Denuncia di successione - Valore indiziario.
Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992