Liquidazione dell'eredità - Su istanza dei creditori e legatari (proseguimento) - Nomina del curatore dell'eredità ex art. 509 cod. civ. - Subentro del medesimo agli eredi nei giudizi in corso - Esclusione - Sentenza pronunciata in un giudizio svoltosi senza la partecipazione del curatore - Potere dello stesso di impugnare la sentenza - Inesistenza.
La nomina del curatore dell'eredità accettata con beneficio di inventario, effettuata ai sensi dell'art. 509 cod. civ., priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati, nel lato attivo e passivo, nei rapporti del "de cuius". Pertanto, il curatore nominato non subentra ai predetti eredi nei giudizi in corso e non ha potere di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio a cui non abbia partecipato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6683 del 02/06/1992