Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione del processo di primo grado verso il chiamato all'eredità - Successiva rinunzia - Effetti - Nullità della sentenza - Fondamento - Rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. ad opera del giudice d'appello.
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014