successioni "mortis causa" - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Spettanza al coniuge separato senza addebito - Esclusione - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13407 del 12/06/2014
I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.
Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13407 del 12/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 540 com. 2,
Cod. Civ. art. 548 com. 1