Interesse e legittimazione ad agire dell'originario titolare - Persistenza - Natura sostitutiva e processuale di tale legittimazione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014
La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014