Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983
Disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - acquisto della comunione di un bene - imprescrittibilità - conseguenze - domanda di divisione ex art. 713 cod. Civ. - inapplicabilità della prescrizione.*
Divisione - divisione erria - domanda.*
168046 425439*
L'accettazione dell'eredità (che, trattandosi di eredità ab intestato, è irreversibile pur se si scopre ex post un testamento, salvi i limiti previsti dagli artt. 483 cod. civ. vigente e 942, terzo comma, cod. civ. abrogato) comporta che la prescrizione rimane applicabile nell'ambito proprio dei diritti (diritto reale o di credito) derivanti dall'eredità, onde l'acquisto della comunione di un bene, quale espressione del diritto di comproprietà, resta definitivamente fermo ed insuscettibile di prescrizione (eccettuata la diversa ipotesi di usucapione ad opera di terzi): con la conseguenza che a norma dell'art. 713 cod. civ. vigente (come per l'art. 984 cod. civ. abrogato) i coeredi possono sempre chiedere la divisione, non esistendo nell'ordinamento un diritto autonomo (prescrittibile) inteso all'esecuzione del testamento, ma rientrando ogni potere sia di godimento che di disposizione della quota di un bene errio tra le facoltà spettanti al comproprietario. ( V 2754/71, mass n 353924).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983