Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983
Condizioni - imputazione "ex se" - determinazione della porzione disponibile - riunione fittizia - donazioni - di somme di denaro - riunione fittizia al "relictum" - imputazione "ex se" - collazione - disciplina ex artt. 556, 564 e 751 cod. Civ. - questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 cost. - non manifesta infondatezza.*
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di denaro.*
168187 425565*
In tema di successioni, e con riguardo agli artt. 556 e 564 secondo comma cod. civ., nella parte in cui richiamano l'art. 751 cod. civ., nonché allo stesso art. 751 cod. civ., secondo i quali, per le donazioni di somme di denaro effettuate dal "de cuius", la riunione fittizia al "relictum", la imputazione "ex se" e la collazione devono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che i suddetti istituti si ricollegano ad una configurazione di quelle donazioni come anticipazioni della successione, ove il denaro viene in considerazione non come mezzo di pagamento, ma come valore accumulato, non separabile dal suo potere di acquisto, sicché l'estensione alle relative operazioni del principio nominalistico, proprio dei rapporti obbligatori pecuniari, potrebbe non assicurare l'esigenza della uguaglianza di trattamento dei successori nei suoi confronti si applicano gli istituti medesimi, secondo criteri di razionalità conformi all'indicato precetto costituzionale.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983