Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18468/2020
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contradittorio - Necessità.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_184_1