La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013