Deterioramento della cosa locata - Responsabilità del conduttore - Configurabilità - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Prova dell'esistenza di causa non imputabile al conduttore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014
Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014