Natura negoziale - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 17/02/2014
Il recesso dal contratto di locazione ha natura tipicamente negoziale quale manifestazione dell'autonomia negoziale della parte, ed è pertanto suscettibile di ratifica, disciplinata dall'art. 1399 cod. civ. ed applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 cod. civ. Ne consegue che il recesso va considerato tempestivo anche quando la sua ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio, retroagendo gli effetti al momento in cui il recesso è stato esercitato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 17/02/2014
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27,