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disciplina‭ ‬delle locazioni di immobili urbani‭ (‬legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬1978‭ ‬n.‭ ‬392,‭ ‬cosiddetta sull'equo canone‭) ‬-‭ ‬immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione‭ ‬-‭ ‬durata‭ ‬-‭ ‬recesso del conduttore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬S

Locazione immobiliare conclusa da un Comune‭ ‬-‭ ‬Allocazione presso l'immobile di un istituto scolastico‭ ‬-‭ ‬Successiva costruzione di apposito edificio da destinare al medesimo scopo‭ ‬-‭ ‬Idoneità di tale circostanza ad integrare‭ "‬ex se‭" ‬giusto motivo di recesso del conduttore‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26892‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


Con riguardo ad un contratto di locazione immobiliare concluso da un Comune per allocarvi una scuola,‭ ‬in adempimento delle funzioni di provvista ad esso assegnate dalla legge,‭ ‬la decisione del medesimo Comune di far costruire un proprio immobile per ospitarvi detta scuola non costituisce,‭ ‬di per sé,‭ ‬motivo idoneo di recesso anticipato dal contratto in corso,‭ ‬benché il completamento dell'edificio sia avvenuto prima della scadenza convenzionale dello stesso e l'operazione sia economicamente conveniente,‭ ‬essendo necessario che tale scelta sia stata determinata da un'esigenza oggettiva,‭ ‬finalizzata a soddisfare l'interesse pubblico in questione in modo più idoneo rispetto a quanto già non avvenga tramite l'utilizzo del bene condotto in locazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26892‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭