disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - indennità per la perdita dell'avviamento - Corte di Cassazio
Indennità di avviamento ex art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Condizioni - Ritardo nella consegna dell'immobile successivo all'estinzione del rapporto - Irrilevanza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25736 del 05/12/2014
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge a condizione che il rapporto sia sciolto per volontà unilaterale del locatore e il conduttore non sia inadempiente, a tal fine non rilevando il ritardo nella riconsegna dell'immobile dopo la cessazione del rapporto in quanto l'obbligazione del conduttore al rilascio dell'immobile e quella del locatore alla corresponsione dell'indennità di avviamento, pur dipendenti e reciprocamente esigibili, sorgono quando il rapporto è già cessato e si collocano dunque fuori dal sinallagma contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25736 del 05/12/2014