locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - patti contrari alla legge – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 22/03/2005
Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore - Esercizio dell'azione - Termine semestrale - Decorrenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 22/03/2005
In materia di locazioni, il termine semestrale per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore di cui all'art. 79 legge n. 392 del 1978 decorre dalla data in cui l'immobile viene concretamente posto nella effettiva disponibilità del locatore (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha confermato l'impugnata sentenza della corte di merito che aveva ritenuto tale disponibilità realizzata solamente il giorno della riconsegna al locatore, considerando meri "atti preparatori antecedenti" sia l'effettuazione del trasloco che la riconsegna di altro mazzo di chiavi in epoca precedente, nonché in contrario non rilevante la circostanza che il locatore avesse in precedenza fatto incontestatamente <<accesso nell'appartamento, trovandolo libero da persone e cose>>).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 22/03/2005