Prova dell'esistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita da parte del conduttore - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prosecuzione dell'esercizio dell'attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile sito nelle vicinanze - Indennità - Spettanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è, ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, e pertanto anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005