Contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra - Qualificazione - Contratto di affitto e non di locazione - Sussistenza - Conseguenze - Soggezione alle leggi di proroga dei contratti di locazione urbane - Esclusione - Disciplina ex lege n. 392 del 1978 - Inapplicabilità - Procedimento per convalida di licenza o sfratto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 250 del 10/01/2008
Il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che é un bene produttivo, deve essere inquadrato nello schema dell'affitto e non nella diversa figura contrattuale della locazione; pertanto, ad esso non sono applicabili le leggi di proroga delle locazioni urbane né la legge n. 392 del 1978, nella parte concernente la disciplina delle locazioni non abitative, né, in ragione della tassatività della previsione dell'art. 657 cod. proc. civ., lo speciale procedimento per convalida di licenza o sfratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 250 del 10/01/2008