Ad avviso della S.C., la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del contratto erronea, non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale, in quanto l’indicato errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del legislatore di riottenere la disponibilità dell’immobile. (Sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008) dal sito della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008) dal sito della Corte di Cassazione