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locazione - affitto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 250 del 10/01/2008 bb

Subaffitto di terreno adibito a cava senza il consenso del proprietario - Azioni esercitabili dal predetto - Individuazione - Omesso esercizio - Conseguenze - Effetti del contratto tra le parti originarie - Disciplina di cui all'art. 1615 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 250 del 10/01/2008

In caso di subaffitto o concessione di un fondo rustico senza il consenso del proprietario - cui é equiparabile il subaffitto di terreno adibito a cava - l'art. 21 della legge n. 203 del 1982 attribuisce al proprietario due tipi di azioni, quella di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto o quella di nullità del contratto di subaffitto o subconcessione; se il proprietario non esercita dette azioni, il rapporto continua tra le parti originarie con la durata prevista in contratto e gli effetti di quest'ultimo, tra le dette parti, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 1615 cod. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 250 del 10/01/2008

Cod_Civ_art_1615