Indennità ex art. 34 della l. n. 392 del 1978 - Adibizione dell'immobile locato a più usi - Determinazione dell'indennità di avviamento - Criterio cosiddetto dell'uso prevalente - Applicabilità - Conseguenze.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, quando il locale, strutturalmente unitario e oggetto di un rapporto unico e indistinto, sia adibito a più usi commerciali, in parte come deposito e in parte destinato al contatto diretto con il pubblico, il diritto all'indennità per la perdita di avviamento, prevista dall'art. 34 della l. n. 392 del 1978, sorge e va commisurato all'intero canone di locazione solo se risulti prevalente l'attività di contatto diretto con il pubblico.
Sez. 3, Sentenza n. 13936 del 07/07/2016