Sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - Termine di cui all'art. 39 della legge n. 742 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 19/05/2010
La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 non trova applicazione con riguardo al termine indicato dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, il quale non ha natura processuale ma sostanziale, atteso che il diritto di riscatto può essere fatto valere non soltanto con la citazione in giudizio ma, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto, ricevuto dal compratore entro sei mesi dalla trascrizione del contratto di compravendita, con il quale il conduttore comunichi per iscritto la volontà di riscattare l'immobile locato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 19/05/2010