Rifiuto del locatore di accettare la riconsegna dell'immobile - Nomina di un sequestratario ex art. 1216 c.c. - Insussistenza del diritto del conduttore alla risoluzione anticipata del rapporto - Spese di custodia - Spettanza al conduttore.
Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda ed ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario ex art. 1216 c.c., il successivo accertamento dell’insussistenza di tale diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, sia all'assunzione delle spese di custodia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017