Riconsegna dell'immobile - Accettazione con riserva - Obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza - Sussistenza - Condizioni.
Il conduttore che deduca il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto e riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva (facendo espressa riserva di azione per i diritti ancora nascenti dal contratto), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, ed il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017