Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 01)
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i plurimi soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento.
Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331