Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27485 del 28/10/2019 (Rv. 655677 - 01)
Locazione di immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile avente i caratteri suddetti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27485 del 28/10/2019 (Rv. 655677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346