Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02)
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione contrattuale del contratto - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1571