propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy - Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail - Garante della privacy - Comunicato stampa - 13 aprile 2011
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy - Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail - Garante della privacy - Comunicato stampa - 13 aprile 2011
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail
Si avvicinano le elezioni provinciali e comunali e l’Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento, in corso di pubblicazione su G.U., che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l’Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).
Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso. E’ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011.
Roma, 13 aprile 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |