Skip to main content

Servizi ai clienti: faro del Garante sui call center all'estero

Servizi ai clienti: faro del Garante sui call center all'estero - esame sulla questione e sui delicati profili di privacy che essa pone -

Localizzazione dei veicoli aziendali a prova di privacy - Sì alla localizzazione satellitare dei veicoli aziendali, ma solo per migliorare il servizio di trasporto e quantificare in modo corretto i costi al cliente - Garante della privacy - Newsletter n. 349 del 3 agosto 2011

Garante della privacy - Newsletter n. 349 del 3 agosto 2011
Localizzazione dei veicoli aziendali a prova di privacy

Sì alla localizzazione satellitare dei veicoli aziendali, ma solo per migliorare il servizio di trasporto e quantificare in modo corretto i costi al cliente. E' questa la decisione adottata dal Garante privacy su un sistema di controllo sottoposto da due aziende a verifica preliminare [vedi doc web n. 1828371 e doc web n. 1828354]. Due le finalità del sistema Gps che le aziende intendono installare sui veicoli della propria flotta: in primo luogo consentire, in caso di necessità, di localizzare il veicolo e trasmettere la posizione rilevata; in secondo luogo, fornire dati per l'elaborazione di un rapporto di guida (tempo di percorrenza, velocità media, distanza e consumo di carburante).

Il Garante ha ritenuto leciti gli scopi perseguiti con l'uso della localizzazione satellitare in quanto volti a rendere più efficiente il trasporto dei prodotti. Potranno però essere trattati i soli dati idonei a rilevare la posizione dei veicoli e quelli indispensabili alla compilazione del rapporto di guida. Non potranno invece essere trattati dati ulteriori, come quelli tecnici relativi ai giri del motore e alla frenata, che il Garante ritiene non necessari perché suscettibili di controllo sulla condotta di guida del conducente. D'altronde, si tratta di una finalità che le società hanno dichiarato di non voler perseguire e comunque non autorizzata dal competente Ufficio provinciale tutela sociale del lavoro.

Entrambe le aziende dovranno comunque, come richiesto dal Garante, adottare soluzioni tecnologiche affinché non vengano trattate informazioni non necessarie.

Le società potranno conservare i dati personali occorrenti alla regolare tenuta del libro unico del lavoro (presenze dei dipendenti, ferie, prestazioni straordinarie, riposi) per i cinque anni previsti dalle disposizioni di settore. Ulteriori dati tecnici, come la velocità del veicolo, potranno essere trattati per attività di monitoraggio o di pianificazione solo se resi opportunamente anonimi. Le due società dovranno informare gli autisti dell'attivazione dei sistema di localizzazione specificando in particolare i tempi di conservazione dei dati. Il fornitore del servizio di localizzazione Gps dovrà essere designato responsabile del trattamento.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it