Trattamento dei dati personali - Immagine - Integrazione della nozione di "dato personale" - Condizioni - Fattispecie.
L'immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di "dato personale", agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta. (Fattispecie relativa a trasmissione con il mezzo televisivo dell'immagine di una persona non nota al pubblico, senza l'indicazione dei dati personali identificativi).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12997 del 05/06/2009