Pubblico registro automobilistico e privacy
10 Aprile 2010 - Pubblico registro automobilistico e privacy - Si all'utilizzo dei dati per informazioni di pubblica utilità, no al marketing - Newsletter n. 337b del 7 aprile 2010 Garante della privacy
In bagno senza il permesso dell'azienda - Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee - Newsletter n. 337a del 7 aprile 2010 Garante della privacy
In bagno senza il permesso dell'azienda
Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee
Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l'autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai.
Per monitorare l'allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L'utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l'azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità.
L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l'uso dei permessi e ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.