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Usura - i tassi anti usura

Usura - i tassi anti usura dal 1 aprile 2002 (DM Finanze 22 Marzo 2002)"

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 22 marzo 2002 -

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,   comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli    interessi   praticati   dalle  banche  e   dagli  intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi  e  dalla  Banca  d'Italia ai sensi degli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  20  settembre   2001,  recante  la "classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";
  Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato nella    Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre   2001  e,  in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito   di  procedere  per il trimestre  1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  "istruzioni  per  la   rilevazione  del  tasso effettivo  globale  medio  ai   sensi  della legge sull'usura" emanate dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.  195  del  23  agosto  2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina   periodicamente  un  tasso la cui misura sostituisce quella della   cessata  ragione  normale  dello  sconto  (tasso   ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati   dalle   banche   e   dagli   intermediari  finanziari  con riferimento al periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Vista  la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993   e  successive modificazioni   e   integrazioni,    in   ordine   alla  delimitazione dell'ambito   di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2 della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al   trimestre  1  ottobre  2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della   commissione di massimo scoperto   eventualmente   applicata.    La  percentuale  media  della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.

     
Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino   al  30  giugno  2002,  ai  fini  della   determinazione degli interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.

     
Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in   ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto   del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.   108,  si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per  la   rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge    sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e   dall'Ufficio italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il   trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi   globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari   con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Siniscalco

     
                                                          Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto

Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002

====================================================================
                                |                            |Tassi
                                |                            | medi
         Categorie di            |    Classi di importo      | (su
          operazioni             |    in unità di euro       | base
                                |                            | annua)
====================================================================
Aperture di credito in conto    |                            |
corrente (1)....                 | fino a 5.000               | 12,39
                                | oltre 5.000                |   9,70
                                |                            |
Anticipi, sconti commerciali e  |                            |
altri finanziamenti alle imprese|                            |
effettuati dalle banche (2).... | fino a 5.000               |   8,06
                                | oltre 5.000                |   6,80
                                |                            |
Factoring (3)....                | fino a 50.000             |   7,65
                                | oltre 50.000               |   6,75
                                |                            |
Crediti personali e altri       |                            |
finanziamenti alle famiglie     |                            |
effettuati dalle banche (4).... |                            | 10,42
                                |                            |
Anticipi, sconti commerciali,   |                            |
crediti personali e altri       |                            |
finanziamenti effettuati dagli  |                            |
intermediari non bancari (5)....| fino a 5.000               | 20,03
                                | oltre 5.000                | 16,18
                                |                            |
Prestiti contro cessione del    |                            |
quinto dello stipendio (6)....  | fino a 5.000               | 19,45
                                | oltre 5.000                | 12,43
                                |                            |
Leasing (7)....                  | fino a 5.000               | 14,67
                                | oltre 5.000 fino a 25.000 | 10,23
                                | oltre 25.000 fino a 50.000|  8,71
                                | oltre 50.000               |   6,64
                                |                            |
Credito finalizzato all'acquisto|                            |
rateale (8)....                  | fino a 1.500               | 20,88
                                | oltre 1.500 fino a 5.000  | 15,57
                                | oltre 5.000                | 11,71
                                |                            |
Mutui (9)....                    |                            |   5,56

  Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi  dell'art.  2  della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta'.
    (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella  si  veda  la  nota  metodologica. I tassi non comprendono la commissione  di  massimo  scoperto  che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze del 20 settembre 2001 - Istruzioni applicative della Banca d'Italia
e dell'Ufficio italiano dei cambi)

    (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
    (2)  Banche:  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto  di  portafoglio  commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita' produttive private.
    (3)  Factoring:  anticipi  su  crediti   acquistati  e  su crediti futuri.
    (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
    (5)   Intermediari  finanziari  non  bancari:   finanziamenti  per anticipi  su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti  personali,  a  breve  e  a   medio  e  lungo  termine;  altri finanziamenti  a   famiglie  di  consumatori  e  a  unita'  produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
    (6)  Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si  riferiscono  ai  finanziamenti  erogati  ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  180  del  1950   o  secondo  schemi contrattuali ad esso assimilabili.
    (7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
    (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
    (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

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