Convenzione di riempimento - Violazione - Eccezione - Prova - Oggetto - Fattispecie.
L'emittente di una cambiale, cui sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, ove eccepisca la violazione della convenzione di riempimento deve fornire la prova sia del contenuto della convenzione che della sua violazione per il modo in cui il riempimento è stato effettuato. Nell'ipotesi in cui, offerta la prova dell'esistenza di un accordo limitativo della facoltà di riempimento del titolo ad una certa somma, si voglia escludere che anche questa sia dovuta, deve darsi la prova che neppure un tale credito fosse mai sorto o che esso fosse stato successivamente pagato (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui, provata la violazione della convenzione di riempimento, era stata integralmente rigettata la domanda di pagamento senza accertare se il credito era venuto a esistenza e per quale ammontare).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10405 del 18/07/2002