"Informazione riservata" - Nozione - Valutazione di un "advisor" circa le prospettive di dissesto dell'emittente strumenti finanziari - Inclusione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15224 del 03/07/2014
In tema di abuso di informazioni privilegiate, costituisce informazione riservata ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 17 maggio 1991 n. 157, la relazione di un "advisor" che, nella presentazione della proposta di acquisto di una società, abbia analizzato ed illustrato il grave stato di dissesto della stessa e la sua impossibilità di fronteggiare il debito consolidato sulla base dei flussi finanziari in essere e senza l'intervento di altri finanziamenti, trattandosi di notizia, di carattere specifico e determinato, rilevante in ordine alla valutazione dei titoli, in quanto rivolta alle banche detentrici del pacchetto di maggioranza e componenti il comitato ristretto per il risanamento della società.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15224 del 03/07/2014