contratti bancari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014
Contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU - Semestralità di ammortamento da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio della lira con l'ECU - Onere della forma scritta - Stipula per iscritto del contratto di mutuo - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014
In materia di contratti bancari, è da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di erogazione e quietanza, con le quali le parti abbiano previsto l'eventualità dell'utilizzo, da parte dell'istituto mutuante, di provvista in valuta estera raccolta mediante assunzione di un prestito in ECU, onde regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo. In tal caso, non può parlarsi di recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma dell'assunzione dello stesso a presupposto del mutuo, allo scopo di variare, secondo fattori oggettivi, pur se aleatori, le condizioni del contratto di mutuo, così come in quest'ultimo convenute.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014