credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26361 del 16/12/2014
Contratto di finanziamento - Segnalazione alla Banca d'Italia di un credito in "sofferenza" - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26361 del 16/12/2014
La sospensione dei pagamenti protrattasi per diversi mesi ed anche dopo la trasmissione del relativo contratto, da parte di un professionista, esposto nei confronti del sistema creditizio in termini ingiustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, che abbia beneficiato di un finanziamento, legittima la società erogatrice alla segnalazione alla Centrale Rischi, come "in sofferenza", del suo corrispondente credito, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26361 del 16/12/2014