Legittimazione del portatore - Condizioni - Buona fede nell'acquisto del titolo - Presunzione - Sussistenza - Malafede o colpa grave - Onere della prova - A carico di chi eccepisce l'estinzione del diritto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26166 del 12/12/2014
Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26166 del 12/12/2014