contratti bancari - sconto bancario - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Legge n. 1329 del 1965 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14226 del 23/06/2014
Collegamento negoziale tra contratto di vendita dei macchinari e contratto di sconto - Esclusione - Inosservanza del regime di individuazione, contrassegno e trascrizione previsto dalla legge citata - Conseguenze - Perdita del privilegio sui beni oggetto della vendita. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14226 del 23/06/2014
Il contratto di sconto bancario delle cambiali rilasciate al venditore dall'acquirente di alcuni macchinari industriali ricorrendo al finanziamento previsto dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini), non è funzionalmente collegato a quello traslativo della proprietà dei predetti beni, dovendo escludersi che la validità di quest'ultimo condizioni la validità del primo. Trattasi, infatti, di contratto del tutto autonomo rispetto all'originaria compravendita, in cui l'osservanza dello specifico regime previsto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 10 della legge n. 1329 cit., relativo all'individuazione delle macchine mediante contrassegno contenente gli elementi identificativi della compravendita e dei contraenti, da trascriversi sulle cambiali, è finalizzato esclusivamente a garantire il venditore, che può subire effetti pregiudizievoli dalle modalità agevolate di finanziamento dell'acquirente dei macchinari, ed incide unicamente sulla riconoscibilità del privilegio speciale normativamente previsto sui beni oggetto del trasferimento, non già sulla facoltà delle parti, nei limiti della loro autonomia negoziale, di concludere un valido contratto di sconto cambiario anche in assenza del menzionato privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14226 del 23/06/2014