contratti requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13020 del 10/06/2014
Comunicazioni bancarie - Sistema "swift" - Contratto per adesione alle regole del sistema, basato su codici informatici - Forma convenzionale ex art. 1352 cod. civ. - Conseguenze - Rispetto dei codici - Necessità - Inosservanza - Nullità del messaggio - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13020 del 10/06/2014
In tema di comunicazioni telematiche fra banche, il sistema "swift" (acronimo di "society for worldwide interbank financial telecomunication" - sistema riservato alle banche e alle istituzioni finanziarie che consente di effettuare, con rapidità e sicurezza, operazioni internazionali di carattere finanziario) è riconducibile allo schema del contratto per adesione, in cui le parti devono attenersi alle regole sulla forma delle comunicazioni contrattuali definite, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1322 e 1352 cod. civ., dal manuale ufficiale di funzionamento del sistema ("swift user handbook"). Trattasi di requisito di forma convenzionale previsto "ad substantiam", caratterizzato dall'indicazione, per ciascuna operazione bancaria, di un determinato codice informatico alfanumerico, con conseguente nullità del messaggio "swift" privo di tale requisito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso proposto da banca nei confronti di altra banca che aveva legittimamente rifiutato dei pagamenti sul presupposto della nullità di messaggi "swift" a causa di anomalie formali nei codici).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13020 del 10/06/2014