Conto corrente bancario Illegittima capitalizzazione interessi passivi Tribunale di Ascoli Piceno sentenza del 26.7.2010 n. 6320
Contratti bancari Conto corrente bancario - Illegittima capitalizzazione interessi passivi – Azione di ripetizione da parte del cliente – Termine di prescrizione – Decorrenza: dalla chiusura del conto corrente.– . Tribunale di Ascoli Piceno sentenza del 26.7.2010 n. 6320
Contratti bancari – Conto corrente bancario – Illegittima capitalizzazione interessi passivi – Azione di ripetizione da parte del cliente – Termine di prescrizione – Decorrenza: dalla chiusura del conto corrente.– Interessi dovuti dal correntista – Capitalizzazione trimestrale – Esecuzione. Pattuizione anatocismo nel contratto bancario – Il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme spettanti per effetto dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto. Ai rapporti bancari regolati in conto corrente, non si applica la disciplina codicistica relativa al conto corrente ordinario, ed in particolare dell’art. 1831 cc, che prevede il c.d. “anatocismo indiretto” in quanto mediato del meccanismo di chiusura del conto. La mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso dalla banca al cliente, non esclude la illegittimità della capitalizzazione trimestrale e degli interessi passivi. È nulla la clausola di pattuizione dell’anatocismo nel contratto bancario, sicché il contratto deve ritenersi privo fin dall’inizio di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione senza possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazione di diversa periodicità. Tribunale di Ascoli Piceno sentenza del 26.7.2010 n. 6320
Motivi della decisione
Gli attori hanno citato in giudizio la convenuta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 218/02 di questo Tribunale col quale veniva loro intimato di pagare, in favore della controparte, la complessiva somma di € 11.500,23 quanto ad € 10.085,98 quale saldo debitore del c/c n. 749 oltre competenze di chiusura di conto e interessi convenzionale di mora al tasso del 7% dall’1.7.02 fino al saldo effettivo, quanto ad € 117,95 quale saldo debitore del c/c n. 7073 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 7% dal 4.7.02 fino al saldo effettivo, quanto a € 1.291,14 oltre spese per € 5,16 e gli interessi convenzionali di mora al tasso del 7% dalla scadenza del 30.1.02 fino al saldo effettivo in forza di un effetto cambiario insoluto.
A sostegno della spiegata opposizione, gli attori lamentavano la capitalizzazione trimestrale, da parte della banca, degli interessi passivi, a fronte, invece, della capitalizzazione annuale di quelli attivi.
Si è costituita la Banca Popolare dell’Adriatico Spa, sostenendo la legittimità del proprio operato, anche alla luce della normativa codicistica relativa al contratto di conto corrente ordinario, ed eccependo, comunque, l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eventualmente spettanti agli opponenti. Concludeva, pertanto, accolta per motivi e nei limiti di seguito esposti.
Quanto all’eccezione, sollevata dalla banca, di prescrizione del diritto dei correntisti alla restituzione delle somme (eventualmente) loro spettanti per effetto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario fonte di un unico rapporto giuridico, ancorché articolato una pluralità di atti esecutivi, con la conseguenza che solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i debiti ed i crediti delle parti tra loro (CC, sentenza n. 10127/05). Essendosi chiusi nel 2002 i rapporti relativi ai conti correnti di cui è causa, la prescrizione non era ancora maturata all’atto della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sostenuta dalla banca nel presente giudizio, si osserva che, come noto, tale prassi è stata ritenuta illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione – anche con riferimento ai rapporti instaurati prima delle pronunce che hanno affermato tale principio – in quanto contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 cc e non trasfusa in uso normativo, con conseguente nullità ex tunc delle clausole negoziali che la prevedano (CC, SU, sentenza n. 21095/04).
Non può trovare accoglimento, poi, la tesi – sempre sostenuta dalla banca – dell’applicabilità, al conto corrente bancario, della disciplina codicistica relativa la conto corrente ordinario ed in particolare dell’art. 1831 cc che prevede il cd. “anatocismo indiretto” in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto. Militano in senso contrario a tale tesi, da un lato, il dato testuale rappresentato dall’art. 1857 cc che non richiama tale norma per il conto corrente bancario, dall’altro, la profonda diversità onotologica tra conto corrente bancario, che prevede l’esigibilità a vista del saldo ex art. 1853 cc, e conto corrente ordinario, che prevede l’esigibilità delle prestazioni ex art. 1823 cc, per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, no ha senso applicare l’art. 1831 cc, avente la funzione di rendere esigibile il saldo (altrimenti inesigibile) per il conto corrente ordinario.
La ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non risulta esclusa nemmeno dalla mancata contestazione degli estratti conto da parte degli attori in pendenza del rapporto intercorso con la banca.
Invero, la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo contabile, non già sotto il diverso profilo della validità e/o efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (CC, sentenza n. 18626/03).
Risolte le questioni preliminari, occorre stabilire quale sia la conseguenza della ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca: se, cioè, al di là della illegittimità della capitalizzazione trimestrale, debba escludersi qualsiasi capitalizzazione ovvero se sia legittima la capitalizzazione degli interessi, a favore di entrambe le parti, con una diversa frequenza (semestrale, argomentando ex art. 1283 cc ovvero annuale, argomentando ex art. 1284 cc).
In applicazione dei principi enunciati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21095/04), si ritiene che nessuna capitalizzazione di interessi sia dovuta alla banca.
Infatti, l’art. 1283 cc è norma imperativa che ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni prevedendo che gli interessi scaduti possano produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione tra le parti successiva alla scadenza sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno in semestre, salvo usi contrari. Gli usi contrari di cui all’art. 1283 cc sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia di cui si tratta. In mancanza di usi contrari e delle condizioni sussistendo le quali l’art. 12.83 cc consente l’anatocismo, la clausola anatocistica pattuita in via anticipata prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 cc (Corte d’Appello di Milano sentenza 28.1.03; Corte d’Appello di Torino sentenza 21.1.02).
Ne consegue che, essendo l’intero contenuto della clausola contrario alla norma imperativa di cui all’art. 1283 cc (e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è proprio la pattuizione dell’anatocismo nel contratto ad essere nulla, sicché il contratto deve ritenersi privo fin dall’inizio di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione senza possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedano le capitalizzazioni di diversa periodicità, risolvendosi altrimenti tale operazione in un aggiramento del divieto posto da una norma imperativa e inderogabile.
A questo punto, si può prendere atto delle risposte date dal nominato CTU ai quesiti allo stesso posti, prendendo in considerazione i conteggi che l’ausiliario del giudice ha effettuato senza considerare alcuna forma di capitalizzazione di interessi.