Titoli di credito - titoli al portatore - legittimazione del possessore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011
Libretto di deposito a risparmio - Natura - Documento di legittimazione - Intestazione - Funzione - Intestazione fiduciaria - Ammissibilità - Conseguenze - Diritto del terzo alla restituzione delle somme depositate - Prova dell'accordo fiduciario - Necessità.
Il libretto di deposito a risparmio (nella specie, libretto formato nell'ambito del credito cooperativo) è un documento di legittimazione, ai sensi dell'art. 1836 cod. civ., la cui intestazione ha la funzione di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall'intestatario, senza che, tuttavia, essa fornisca elementi decisivi circa l'appartenenza delle somme in deposito, potendo dall'intestazione in questione trarsi soltanto un elemento presuntivo, che può essere smentito dalla prova contraria; pertanto, tale funzione non impedisce che l'intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui cui viene intestato il libretto ed un terzo, il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può, quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011