Cessione di azienda - Art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18258 del 26/08/2014
In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 cod. civ., su cui prevale in virtù del principio di specialità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18258 del 26/08/2014