Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014
Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Possesso del titolo prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.
Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere - soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. - può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014