Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Adempimento - Sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sufficienza - Limiti.
In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11578 del 06/06/2016