Titoli di credito - assegno bancario - girata – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10079 del 17/05/2016
Assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità - Serie di girate in bianco - Presentazione, per la riscossione, presso la banca dove il girante è titolare di conto corrente - Controllo della regolarità delle girate - Onere della banca trattaria - Sussistenza - Obblighi ed eventuale responsabilità della banca girataria per l'incasso - Rispettiva individuazione e condizione.
Nel caso di presentazione per la riscossione di un assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità e caratterizzato da una serie di girate in bianco presso la banca dove il girante per l'incasso è titolare di conto corrente, quest'ultima, se limitatasi a curarne la riscossione quale mandataria all'incasso della banca trattaria, ha soltanto l'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui il titolo le viene consegnato, mentre la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933. La banca girataria per l'incasso può, peraltro, essere chiamata a rispondere in solido con la banca trattaria, a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del traente, ove, con il suo comportamento colposo o doloso (da dedurre e adeguatamente dimostrare nel caso concreto), abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno, consistente nell'indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all'incasso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10079 del 17/05/2016