Art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Variazione unilaterale del saggio di interessi dovuto alla banca mutuante o delle altre condizioni di contratto - Obbligo di comunicazione al cliente - Presupposti - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 29/05/2012
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 29/05/2012
L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio.