Art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - Carattere eccezionale della norma - Interpretazione estensiva - Applicabilità al terzo datore di ipoteca - Possibilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6105 del 12/03/2013
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6105 del 12/03/2013
Il diritto dell'istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - nei confronti dei successori e degli aventi causa dell'eventuale terzo datore dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo.